U.N.L.A. - Centro di Cultura per l'Educazione Permanente  -  SS 106 Palazzo Comunità Montana "Aspromonte Orientale"   -    Bovalino (RC)

Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo

u.n.l.a. Bovalino

  

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Regolamento

TITOLO  I 

FINALITA' E COMPITI 

Art. 1         

          Il CENTRO DI CULTURA  PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE dell’UNLA, con sede in Bovalino, a norma della Legge Regionale n. 17 del 19 aprile 1985, istituisce un servizio culturale per la comunità, denominato biblioteca/emeroteca CCP 

Art. 2    

          La biblioteca, dichiarata  di "Interesse locale" con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 379 del 12.4.1989,  si propone come obiettivo fondamentale di:
a) diffondere l'informazione e la documentazione in tutti i settori della conoscenza per tutti i cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
b) concorrere all'effettiva attuazione del diritto all'incremento della cultura;
c) favorire l'aggiornamento tecnico-professionale quale processo culturale autonomo e permanente di ciascun cittadino, per migliorarne la propria condizione culturale e, conseguentemente, contribuire al progresso generale della persona e della società.          
Per il perseguimento di tali obiettivi la Biblioteca del CCP, si assume i seguenti compiti:
1) raccogliere ed ordinare libri ed altri materiali di informazione e di comunicazione delle idee e garantendone la tutela e il godimento pubblico;
2) promuovere l'uso delle raccolte attraverso i servizi di lettura e di prestito, d'informazione e guida alla lettura;
3) organizzare attività di animazione culturale (mostre, conferenze, proiezioni, esecuzioni musicali, ecc.) anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni culturali locali nazionali ed estere;
4) creare un settore di "Storia e cultura di Bovalino e dell'Apromonte" quale centro di documentazione della realtà economico-sociale dell'intero territorio della Comunità Montana "Aspromonte Orientale";
5) istituire, compatibilmente con le possibilità finanziarie, un settore per ragazzi, in collaborazione con gli organismi scolastici, al fine di rendere effettiva la possibilità di sviluppo culturale autonomo, secondo il dettato della legge istitutiva dell'istruzione media obbligatoria; 6) Organizzare il settore EMEROTECA mettendo a disposizione del mondo della Scuola e dei cittadini,  qualunque materiale cartaceo utile per ricerche personali e collettive.
7) Organizzare un settore multimediale rappresentato da CD ROM o materiale audio-visuale per l'utilizzazione in sede, singola o collettiva.

          Art. 3         

          Per adempiere ai compiti di cui all'articolo precedente, la biblioteca dispone di uno stanziamento minimo destinato di anno in anno proporzionale al contributo ordinario che l'UNLA assegna ad ogni Centro.
          Regione, Enti o soggetti privati, potranno elargire finanziamenti integrativi.

            Art. 4          

          L'uso pubblico della biblioteca e dell'emeroteca è gratuito.


TITOLO   II

 

IL GOVERNO DELLA BIBLIOTECA 

Art. 5         

          La Biblioteca è di proprietà dell'UNLA: Centro di Cultura per l'Educazione Permanente di Bovalino

Art. 6         

          L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della Biblioteca sono affidati al Comitato dei collaboratori tutti volontari e non retribuiti che di anno in anno si alternano per i servizi di cui agli articoli precedenti

Art. 7

          Il Comitato dei collaboratori ha le seguenti attribuzioni:
a) vigila sul funzionamento della biblioteca;
b) stabilisce, d'intesa con il Dirigente, gli indirizzi generali dell'attività di biblioteca;
c) propone all'Ente ed per esso al Dirigente del Centro di Cultura Popolare,  i piani riguardanti distintamente:
          1. l'incremento delle dotazioni librarie e audiovisuali;
          2. le attività di animazione culturale legate alla promozione e diffusione della cultura.
d) propone all'UNLA le eventuali modifiche o gli aggiornamenti al presente regolamento, in sintonia con le disposizioni della Regione Calabria..
 

Art. 8         

          L'attività della biblioteca, qualora il Comitato dei collaboratori  riterrà opportuno di aderire al Sistema Bibliotecario Territoriale della Locride, sarà coordinata con i programmi del Sistema Bibliotecario sul cui territorio rientra, ferma restando l'autonomia dell'Ente.

TITOLO  III 

IL PERSONALE 

Art. 10       

          Il funzionamento della biblioteca è affidato a personale volontario, non retribuito, che abbia fatto richiesta scritta di collaborazione al Centro ovvero dipendenti dell'amministrazione pubblica comandati presso la struttura culturale, obiettori di coscienza o comunque cittadini che abbiano  particolare attitudine verso questo settore.
          L'UNLA favorisce l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri collaboratori, sostenendo le spese per la partecipazione a seminari e corsi di formazione indetti dalla Regione, dall'Università, dall'Associazione Italiana Biblioteche e da altre strutture regionali o nazionali che operano nel settore, nonché di corsi organizzati dal Centro medesimo
 

  Art.11        

          Sono compiti del collaboratore-bibliotecario:
a) esercitare le funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative inerenti all'attività della biblioteca;
b) coordinare a livello tecnico l'attività di eventuali unità operative;
c) progettare e controllare tutto quanto inerisce la catalogazione, classificazione, soggettazione e quanto altro attiene alla biblioteca;
d) curare l'incremento, la valorizzazione e l'ordinamento delle raccolte bibliografiche, avvalendosi delle professionalità specifiche operanti nell'Istituto;
e) vigilare sull'integrità e sulla buona conservazione del materiale librario e audiovisuale, di eventuali oggetti di carattere storico ed artistico e degli arredi;
f) inviare mensilmente alla Regione Calabria i prospetti statistici delle presenze di biblioteca (prestiti, lettura in sede, ricerche);
g) tenere i contatti con l'amministrazione comunale, con gli istituti scolastici con gli enti e le associazioni culturali operanti nel territorio comunali, con il Servizio Regionale per i beni librari, con il Centro Sistema Bibliotecario Territoriale;
h) far osservare le norme contenute nel presente regolamento;
 
 

Art. 12

          Sono compiti del collaboratore-assistente di biblioteca:
a) provvedere alla descrizione del documento nelle operazioni relative all'inventariazione, catalogazione, classificazione e soggettazione, anche con il ricorso all'elaborazione automatica dei dati (immissione dei dati in computer);
b) curare l'organizzazione e la manutenzione dei cataloghi;
c) effettuare ricerche bibliografiche per una valorizzazione della raccolte e l'orientamento degli utenti;
d) provvedere al servizio di prestito e dare assistenza intellettuale agli utenti;
e) assicurare l'ordinato svolgimento di tutte le attività tecniche e di servizio pubblico della Sezione eventualmente affidatagli (sezione locale, periodici, ragazzi, ecc.);
f) provvedere alla raccolta di dati per l'elaborazione delle sintesi statistiche sull'uso pubblico della biblioteca (letture ed utenti);
g) collaborare anche con l'utilizzazione di strumenti computerizzati allo sviluppo di programmi di animazione culturale e di sperimentazione di metodologie e tecnologie educative, anche ai fini della propria qualificazione e aggiornamento professionale. 

Art. 13       

          Al fine di assicurare il buon funzionamento della biblioteca, tutto il personale è tenuto a svolgere gli incarichi che saranno assegnati in caso di necessità dal Dirigente del Centro nel rispetto della professionalità e delle capacità di ciascuno.

TITOLO  IV 

ORDINAMENTO INTERNO 

Art. 14       

          Tutto il patrimonio bibliografico ed audiovisuale, gli oggetti di interesse artistico, storico e scientifico, i mobili e le attrezzature esistenti nella biblioteca, sono affidati per la custodia e la conservazione al Dirigente del Centro che ne è il responsabile.

Art. 15

          Tutti i mobili, le attrezzature audiovisuali e fotografiche, gli oggetti di interesse artistico, storico e scientifico, sono descritti nel registro inventario. 

Art. 16

          Qualsiasi unità di materiale librario che entra in biblioteca deve essere iscritta nel registro cronologico d'entrata ove è contrassegnato da un numero progressivo.
          L'indicazione di appartenenza alla biblioteca va eseguita mediante un bollo impresso sul quarto inferiore destro del frontespizio, su alcune pagine determinate all'interno e alla fine del testo ove va anche riportato il numero progressivo di registrazione.
          Per i periodici il numero d'ingresso verrà annotato al primo opuscolo di ogni annata.
 

Art. 17

          La biblioteca possiede:
a) il catalogo alfabetico per autori
b) il catalogo per titoli
c) il catalogo sistematico
d) il catalogo per soggetto
e) il catalogo alfabetico per titolo dei periodici
f) cataloghi speciali per manoscritti, incunaboli, libri rari e di pregio e donazioni particolari.
 

Art. 18

          La biblioteca cura  inoltre i seguenti  aggiornamenti:
a) inventario topografico di tutte le opere possedute;
b) inventari tipografici speciali per gli oggetti di interesse artistico, storico e scientifico;
c) inventario topografico dei mobili e delle attrezzature.
 

Art. 19

          Per la descrizione delle opere moderne a stampa su schede del formato internazionale la biblioteca-emeroteca del Centro osserva le regole italiane di catalogazione per autore (RICA) e le indicazioni del servizio bibliografico nazionale (SBN); per l'ordinamento sistematico sono adottate le tavole della classificazione decimale Dewey (CDD).
          Per il catalogo unico regionale si osserveranno le disposizioni del Servizio Regionale per i beni culturali.
          Per l'immissione dei dati inerenti il libro con programma FileMaker Pro 4.1, vengono osservate  le norme del programma definito dall'UNLA, ferme restando le regole di cui al primo comma del presente articolo.
 

Art. 20

           Alla disinfestazione dei locali, dopo l'informativa all'ASL di competenza,  si provvederà di  norma una volta l'anno, seguendo il criterio che sarà stabilito dal Direttore sulla base di oggettive necessità.
          In occasione dei lavori di pulizia di cui al primo comma si provvederà, sulla scorta degli inventari, al riscontro ed al controllo del patrimonio librario.
          Nei giorni della disinfestazione i locali sranno chiusi, così come nella settimana successiva, per favorire il controllo della biblioteca.
          La revisione generale dovrà comunque essere compiuta nell'arco di tre anni.
          Il Dirigente del Centro ètenuto a redigere, di volta in volta e per sezioni, un verbale dei lavori eseguiti  dei riscontri effettuati e del risultato di essi darà comunicazione al Comitato dei collaboratori

TITOLO  V 

SERVIZIO PUBBLICO 

Art. 21

          La biblioteca resta aperta, in genere,  per tutto l'arco dell'anno, privilegiando la scuola,  e comunque dalle ore 10 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
          La biblioteca resta chiusa al pubblico per una settimana in primavera per consentire le operazioni di spolveratura o revisione ed in estate - quando occorre- per eventuale pulizia generale e disinfestazione dei locali.
          L'orario di servizio al pubblico, potrà essere articolato secondo le effettive esigenze della biblioteca, e tenendo conto delle necessità degli studenti che nel pomeriggio effettuano ricerche e si servono della struttura.
 

Art. 22

          La biblioteca dovrà disporre di una sala di consultazione e lettura per opere generali di una sala per periodici e la Sezione di storia locale, di una sala per la sezione destinata ai ragazzi sino ai quattordici anni. 

Art. 23

          Chiunque può avere accesso alla biblioteca ed usufruire dei suoi servizi.
          La consultazione del materiale raro e di pregio dovrà essere autorizzata dal Dirigente.
          I ragazzi sono liberamente ammessi alla consultazione del materiale ordinato ed esposto nell'apposita sezione.
 

Art. 24

          Per la consultazione di libri, periodici e altro materiale, il lettore è tenuto a formulare richiesta su appositi moduli. 

Art. 25

          Ogni lettore per essere ammesso al servizio del prestito dovrà farne apposita richiesta.
          Egli riceverà una tessera sulla quale sono riportati, a cura del collaboratore, i dati personali desunti da un documento di identità; sulla tessera saranno di volta in volta segnate le opere ottenute in prestito con la relativa data di scadenza.
          La tessera è indispensabile per ottenere un libro in prestito.
          Tutte le tessere, per fini statistici, scadono il 31 dicembre di ogni anno.
 

Art. 26

          Il servizio del prestito per lettura a domicilio è organizzato a mezzo di schede mobili.
          Ogni opera annessa al prestito avrà a corredo, in apposita tasca, all'interno della copertina, una scheda sulla quale in successione sono riportati il titolo, l'autore, la classificazione e collocazione topogragfica, il numero d'ingresso, nonché su apposite finche il cognome e nome del lettore, la data del prestito e quella della effettiva restituzione dell'opera.
          Questa scheda consentirà di sapere se un libro del quale si conosce il titolo è in prestito fuori dalla biblioteca, chi lo trattiene, quando sarà utilizzato, di quanti libri e di che genere è concesso il prestito.
          Per ogni lettore sarà compilata una scheda con i dati riportati dalla tessera, nonché una scheda nel file "lettori" del programma FileMaker 4.1.
          Il lettore, a conferma dell'opera ottenuta in prestito dalla biblioteca, apporrà la propria firma sullo schedone amministrativo, sul medesimo rigo dove il libro è certificato. Questa scheda consentirà di sapere chi sono gli utenti che usufruiscono del prestito, il tempo di lettura, gli interessi specifici.
          Le due schede delle opere avute in prestito e del lettore ammesso al prestito, saranno utilizzate per la compilazione delle tavole statistiche sui servizi della biblioteca per il consuntivo statistico mensile e per la relazione tecnica annuale.
 

Art. 27

          E' escluso dal prestito per lettura a domicilio il materiale di consultazione, le opere rare e di pregio, il materiale delle edizioni speciali, le enciclopedie, e tutte le opere segnalate dal Dirigente del Centro.
          Tali opere hanno  apposto un timbro con la scritta ESCLUSO DAL PRESTITO.
 

Art. 28

          Non si concedono in  prestito più di due volumi per volta.
          La durata del prestito è , in genere, di QUINDICI GIORNI e può essere prorogato per due volte per lo stesso periodo, purché l'opera prestata non sia stata richiesta da altri.
 

Art.29

          Il prestito è concesso a titolo personale.
          Nel caso di smarrimento o danneggiamento il lettore è obbligato a sostituire l'opera smarrita o danneggiata con altra integra della stessa edizione, o, nell'impossibilità di procurarla, a versare alla biblioteca la somma equivalente al valore venale corrente dell'opera.
 

Art. 30

          Il prestito interbibliotecario è consentito con l'osservanza delle garanzie e limitazioni richiesta dalla rarità e dalla stato di conservazione delle opere. 

Art. 31

          E' possibile chiedere in consultazione opere a stampa possedute da altre biblioteche.
          Il richiedente dovrà sostenere ogni spesa di spedizione e assicurazione inerente al trasferimento dell'opera richiesta.
  

TITOLO VI

SEZIONI SPECIALI 

Art. 32       

          Ove la biblioteca possieda manoscritti, autografi, incunaboli, libri rari e di pregio, incisioni e stampe, questi devono essere collocati nella sezione chiusa a scaffali chiusi. 

Art. 33

          Solo il Dirigente o, per delega, un collaboratore, detiene le chiavi della sezione e provvede direttamente alle operazioni dell'ordinamento interno e dell'uso pubblico. 

Art. 34

          Tutto il materiale della sezione chiusa dev'essere accuratamente descritto in cataloghi speciali a volume distinti secondo il genere: manoscritti rari, stampe, ecc., per esso devono essere osservate le norme di catalogazione nazionale e gli indirizzi del Servizio regionale per i beni librari. 

Art. 35

          Le opere che interessano gli studi di storia locale debbono essere collocate nella sezione della storia locale a scaffali chiusi.
          La sezione locale è dotata di un apposito inventario topografico e di due cataloghi speciali: alfabetico e per soggetto.
          Tutte le schede figurano per copia anche al catalogo generale alfabetico.
          Le opere collocate nella sezione di storia locale sono escluse
dal prestito. E' fatta eccezione per quelle opere di cui si possiede altra copia.
 

Art. 36

          La sezione del materiale periodico comprende tutto il materiale a pubblicazione periodica: giornali, riviste, atti accademici,
annuari e mensili.
          Tutto il materiale in corso è registrato sugli appositi schedoni amministrativi per il controllo del fascicolo eventualmente non pervenuti.
          La biblioteca curerà di avere costantemente aggiornati il catalogo periodici per titoli e quello per materia e provvederà allo spoglio degli articoli.
          Il materiale periodico è escluso dal prestito.
 

Art. 37

          Tutto il materiale della sezione ragazzi dovrà essere contrassegnato con la sigla (R) e  collocato a scaffali aperti.
          E' classificato adottando uno schema semplificato delle tavole Dewey.
          Le schede saranno ordinate in cataloghi per autori, per materia (sistematico), per titoli.
          Il responsabile della sezione ragazzi cura la formazione e la tenuta dello schedario degli iscritti al prestito nella stesse forme adottate per gli adulti,  rilascia ai richiedenti la tessera del prestito (con la firma del genitore), svolge il servizio del prestito con le modalità prescritte per il prestito agli adulti; cura l'organizzazione e lo svolgimento di attività di animazione.
 

Art. 38

          Gli adulti che abbiano interesse per la letteratura giovanile e, più in generale, per d'editoria rivolta ai ragazzi,  possono iscriversi al prestito presso la Sezione Ragazzi.

 

 

 

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