Regolamento
TITOLO I
FINALITA'
E COMPITI
Art. 1
Il CENTRO DI CULTURA PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE dell’UNLA, con
sede in Bovalino, a norma della Legge Regionale n. 17 del 19
aprile 1985, istituisce un servizio culturale per la comunità,
denominato biblioteca/emeroteca CCP
Art. 2
La biblioteca, dichiarata di "Interesse locale" con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 379 del 12.4.1989, si
propone come obiettivo fondamentale di:
a) diffondere l'informazione e la documentazione in tutti i
settori della conoscenza per tutti i cittadini, nel rispetto
della pluralità delle opinioni;
b) concorrere all'effettiva attuazione del diritto
all'incremento della cultura;
c) favorire l'aggiornamento tecnico-professionale quale processo
culturale autonomo e permanente di ciascun cittadino, per
migliorarne la propria condizione culturale e, conseguentemente,
contribuire al progresso generale della persona e della società.
Per il perseguimento di tali obiettivi la Biblioteca del CCP, si
assume i seguenti compiti:
1) raccogliere ed ordinare libri ed altri materiali di
informazione e di comunicazione delle idee e garantendone la
tutela e il godimento pubblico;
2) promuovere l'uso delle raccolte attraverso i servizi di
lettura e di prestito, d'informazione e guida alla lettura;
3) organizzare attività di animazione culturale (mostre,
conferenze, proiezioni, esecuzioni musicali, ecc.) anche in
collaborazione con altri Enti ed Associazioni culturali locali
nazionali ed estere;
4) creare un settore di "Storia e cultura di Bovalino e
dell'Apromonte" quale centro di documentazione della realtà
economico-sociale dell'intero territorio della Comunità Montana
"Aspromonte Orientale";
5) istituire, compatibilmente con le possibilità finanziarie, un
settore per ragazzi, in collaborazione con gli organismi
scolastici, al fine di rendere effettiva la possibilità di
sviluppo culturale autonomo, secondo il dettato della legge
istitutiva dell'istruzione media obbligatoria; 6) Organizzare il
settore EMEROTECA mettendo a disposizione del mondo della Scuola
e dei cittadini, qualunque materiale cartaceo utile per
ricerche personali e collettive.
7) Organizzare un settore multimediale rappresentato da CD ROM o
materiale audio-visuale per l'utilizzazione in sede, singola o
collettiva.
Art. 3
Per adempiere ai compiti di cui all'articolo precedente, la
biblioteca dispone di uno stanziamento minimo destinato di anno
in anno proporzionale al contributo ordinario che l'UNLA assegna
ad ogni Centro.
Regione, Enti o soggetti privati, potranno elargire
finanziamenti integrativi.
Art. 4
L'uso pubblico della biblioteca e dell'emeroteca è gratuito.
TITOLO II
IL GOVERNO DELLA BIBLIOTECA
Art. 5
La Biblioteca è di proprietà dell'UNLA: Centro di Cultura per
l'Educazione Permanente di Bovalino
Art. 6
L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della
Biblioteca sono affidati al Comitato dei collaboratori tutti
volontari e non retribuiti che di anno in anno si alternano per
i servizi di cui agli articoli precedenti
Art. 7
Il Comitato dei collaboratori ha le seguenti attribuzioni:
a) vigila sul funzionamento della biblioteca;
b) stabilisce, d'intesa con il Dirigente, gli indirizzi generali
dell'attività di biblioteca;
c) propone all'Ente ed per esso al Dirigente del Centro di
Cultura Popolare, i piani riguardanti distintamente:
1. l'incremento delle dotazioni librarie e
audiovisuali;
2. le attività di animazione culturale legate alla
promozione e diffusione della cultura.
d) propone all'UNLA le eventuali modifiche o gli aggiornamenti
al presente regolamento, in sintonia con le disposizioni della
Regione Calabria..
Art. 8
L'attività della biblioteca, qualora il Comitato dei
collaboratori riterrà opportuno di aderire al Sistema
Bibliotecario Territoriale della Locride, sarà coordinata con i
programmi del Sistema Bibliotecario sul cui territorio rientra,
ferma restando l'autonomia dell'Ente.
TITOLO III
IL
PERSONALE
Art. 10
Il funzionamento della biblioteca è affidato a personale
volontario, non retribuito, che abbia fatto richiesta scritta di
collaborazione al Centro ovvero dipendenti dell'amministrazione
pubblica comandati presso la struttura culturale, obiettori di
coscienza o comunque cittadini che abbiano particolare
attitudine verso questo settore.
L'UNLA favorisce l'aggiornamento e la qualificazione
professionale dei propri collaboratori, sostenendo le spese per
la partecipazione a seminari e corsi di formazione indetti dalla
Regione, dall'Università, dall'Associazione Italiana Biblioteche
e da altre strutture regionali o nazionali che operano nel
settore, nonché di corsi organizzati dal Centro medesimo
Art.11
Sono compiti del collaboratore-bibliotecario:
a) esercitare le funzioni scientifiche, tecniche ed
organizzative inerenti all'attività della biblioteca;
b) coordinare a livello tecnico l'attività di eventuali unità
operative;
c) progettare e controllare tutto quanto inerisce la
catalogazione, classificazione, soggettazione e quanto altro
attiene alla biblioteca;
d) curare l'incremento, la valorizzazione e l'ordinamento delle
raccolte bibliografiche, avvalendosi delle professionalità
specifiche operanti nell'Istituto;
e) vigilare sull'integrità e sulla buona conservazione del
materiale librario e audiovisuale, di eventuali oggetti di
carattere storico ed artistico e degli arredi;
f) inviare mensilmente alla Regione Calabria i prospetti
statistici delle presenze di biblioteca (prestiti, lettura in
sede, ricerche);
g) tenere i contatti con l'amministrazione comunale, con gli
istituti scolastici con gli enti e le associazioni culturali
operanti nel territorio comunali, con il Servizio Regionale per
i beni librari, con il Centro Sistema Bibliotecario
Territoriale;
h) far osservare le norme contenute nel presente regolamento;
Art. 12
Sono compiti del collaboratore-assistente di biblioteca:
a) provvedere alla descrizione del documento nelle operazioni
relative all'inventariazione, catalogazione, classificazione e
soggettazione, anche con il ricorso all'elaborazione automatica
dei dati (immissione dei dati in computer);
b) curare l'organizzazione e la manutenzione dei cataloghi;
c) effettuare ricerche bibliografiche per una valorizzazione
della raccolte e l'orientamento degli utenti;
d) provvedere al servizio di prestito e dare assistenza
intellettuale agli utenti;
e) assicurare l'ordinato svolgimento di tutte le attività
tecniche e di servizio pubblico della Sezione eventualmente
affidatagli (sezione locale, periodici, ragazzi, ecc.);
f) provvedere alla raccolta di dati per l'elaborazione delle
sintesi statistiche sull'uso pubblico della biblioteca (letture
ed utenti);
g) collaborare anche con l'utilizzazione di strumenti
computerizzati allo sviluppo di programmi di animazione
culturale e di sperimentazione di metodologie e tecnologie
educative, anche ai fini della propria qualificazione e
aggiornamento professionale.
Art. 13
Al fine di assicurare il buon funzionamento della biblioteca,
tutto il personale è tenuto a svolgere gli incarichi che saranno
assegnati in caso di necessità dal Dirigente del Centro nel
rispetto della professionalità e delle capacità di ciascuno.
TITOLO IV
ORDINAMENTO INTERNO
Art. 14
Tutto il patrimonio bibliografico ed audiovisuale, gli oggetti
di interesse artistico, storico e scientifico, i mobili e le
attrezzature esistenti nella biblioteca, sono affidati per la
custodia e la conservazione al Dirigente del Centro che ne è il
responsabile.
Art. 15
Tutti i mobili, le attrezzature audiovisuali e fotografiche, gli
oggetti di interesse artistico, storico e scientifico, sono
descritti nel registro inventario.
Art. 16
Qualsiasi unità di materiale librario che entra in biblioteca
deve essere iscritta nel registro cronologico d'entrata ove è
contrassegnato da un numero progressivo.
L'indicazione di appartenenza alla biblioteca va
eseguita mediante un bollo impresso sul quarto inferiore destro
del frontespizio, su alcune pagine determinate all'interno e
alla fine del testo ove va anche riportato il numero progressivo
di registrazione.
Per i periodici il numero d'ingresso verrà annotato al
primo opuscolo di ogni annata.
Art. 17
La biblioteca possiede:
a) il catalogo alfabetico per autori
b) il catalogo per titoli
c) il catalogo sistematico
d) il catalogo per soggetto
e) il catalogo alfabetico per titolo dei periodici
f) cataloghi speciali per manoscritti, incunaboli, libri rari e
di pregio e donazioni particolari.
Art. 18
La biblioteca cura inoltre i seguenti aggiornamenti:
a) inventario topografico di tutte le opere possedute;
b) inventari tipografici speciali per gli oggetti di interesse
artistico, storico e scientifico;
c) inventario topografico dei mobili e delle attrezzature.
Art. 19
Per la descrizione delle opere moderne a stampa su schede del
formato internazionale la biblioteca-emeroteca del Centro
osserva le regole italiane di catalogazione per autore (RICA) e
le indicazioni del servizio bibliografico nazionale (SBN); per
l'ordinamento sistematico sono adottate le tavole della
classificazione decimale Dewey (CDD).
Per il catalogo unico regionale si osserveranno le
disposizioni del Servizio Regionale per i beni culturali.
Per l'immissione dei dati inerenti il libro con
programma FileMaker Pro 4.1, vengono osservate le norme del
programma definito dall'UNLA, ferme restando le regole di cui al
primo comma del presente articolo.
Art. 20
Alla disinfestazione dei locali, dopo l'informativa all'ASL di
competenza, si provvederà di norma una volta l'anno, seguendo
il criterio che sarà stabilito dal Direttore sulla base di
oggettive necessità.
In occasione dei lavori di pulizia di cui al primo
comma si provvederà, sulla scorta degli inventari, al riscontro
ed al controllo del patrimonio librario.
Nei giorni della disinfestazione i locali sranno
chiusi, così come nella settimana successiva, per favorire il
controllo della biblioteca.
La revisione generale dovrà comunque essere compiuta
nell'arco di tre anni.
Il Dirigente del Centro ètenuto a redigere, di volta
in volta e per sezioni, un verbale dei lavori eseguiti dei
riscontri effettuati e del risultato di essi darà comunicazione
al Comitato dei collaboratori
TITOLO V
SERVIZIO
PUBBLICO
Art. 21
La biblioteca resta aperta, in genere, per tutto l'arco
dell'anno, privilegiando la scuola, e comunque dalle ore 10
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
La biblioteca resta chiusa al pubblico per una
settimana in primavera per consentire le operazioni di
spolveratura o revisione ed in estate - quando occorre- per
eventuale pulizia generale e disinfestazione dei locali.
L'orario di servizio al pubblico, potrà essere
articolato secondo le effettive esigenze della biblioteca, e
tenendo conto delle necessità degli studenti che nel pomeriggio
effettuano ricerche e si servono della struttura.
Art. 22
La biblioteca dovrà disporre di una sala di consultazione e
lettura per opere generali di una sala per periodici e la
Sezione di storia locale, di una sala per la sezione destinata
ai ragazzi sino ai quattordici anni.
Art. 23
Chiunque
può avere accesso alla biblioteca ed usufruire dei suoi servizi.
La consultazione del materiale raro e di pregio dovrà
essere autorizzata dal Dirigente.
I ragazzi sono liberamente ammessi alla consultazione
del materiale ordinato ed esposto nell'apposita sezione.
Art. 24
Per la consultazione di libri, periodici e altro materiale, il
lettore è tenuto a formulare richiesta su appositi moduli.
Art. 25
Ogni lettore per essere ammesso al servizio del prestito dovrà
farne apposita richiesta.
Egli riceverà una tessera sulla quale sono riportati,
a cura del collaboratore, i dati personali desunti da un
documento di identità; sulla tessera saranno di volta in volta
segnate le opere ottenute in prestito con la relativa data di
scadenza.
La tessera è indispensabile per ottenere un libro in
prestito.
Tutte le tessere, per fini statistici, scadono il 31
dicembre di ogni anno.
Art. 26
Il servizio del prestito per lettura a domicilio è organizzato a
mezzo di schede mobili.
Ogni opera annessa al prestito avrà a corredo, in
apposita tasca, all'interno della copertina, una scheda sulla
quale in successione sono riportati il titolo, l'autore, la
classificazione e collocazione topogragfica, il numero
d'ingresso, nonché su apposite finche il cognome e nome del
lettore, la data del prestito e quella della effettiva
restituzione dell'opera.
Questa scheda consentirà di sapere se un libro del
quale si conosce il titolo è in prestito fuori dalla biblioteca,
chi lo trattiene, quando sarà utilizzato, di quanti libri e di
che genere è concesso il prestito.
Per ogni lettore sarà compilata una scheda con i dati
riportati dalla tessera, nonché una scheda nel file "lettori"
del programma FileMaker 4.1.
Il lettore, a conferma dell'opera ottenuta in prestito
dalla biblioteca, apporrà la propria firma sullo schedone
amministrativo, sul medesimo rigo dove il libro è certificato.
Questa scheda consentirà di sapere chi sono gli utenti che
usufruiscono del prestito, il tempo di lettura, gli interessi
specifici.
Le due schede delle opere avute in prestito e del
lettore ammesso al prestito, saranno utilizzate per la
compilazione delle tavole statistiche sui servizi della
biblioteca per il consuntivo statistico mensile e per la
relazione tecnica annuale.
Art. 27
E' escluso dal prestito per lettura a domicilio il materiale di
consultazione, le opere rare e di pregio, il materiale delle
edizioni speciali, le enciclopedie, e tutte le opere segnalate
dal Dirigente del Centro.
Tali opere hanno apposto un timbro con la scritta
ESCLUSO DAL PRESTITO.
Art. 28
Non si concedono in prestito più di due volumi per volta.
La durata del prestito è , in genere, di QUINDICI
GIORNI e può essere prorogato per due volte per lo stesso
periodo, purché l'opera prestata non sia stata richiesta da
altri.
Art.29
Il prestito è concesso a titolo personale.
Nel caso di smarrimento o danneggiamento il lettore è
obbligato a sostituire l'opera smarrita o danneggiata con altra
integra della stessa edizione, o, nell'impossibilità di
procurarla, a versare alla biblioteca la somma equivalente al
valore venale corrente dell'opera.
Art. 30
Il prestito interbibliotecario è consentito con l'osservanza
delle garanzie e limitazioni richiesta dalla rarità e dalla
stato di conservazione delle opere.
Art. 31
E' possibile chiedere in consultazione opere a stampa possedute
da altre biblioteche.
Il richiedente dovrà sostenere ogni spesa di
spedizione e assicurazione inerente al trasferimento dell'opera
richiesta.
TITOLO
VI
SEZIONI
SPECIALI
Art. 32
Ove la biblioteca possieda manoscritti, autografi, incunaboli,
libri rari e di pregio, incisioni e stampe, questi devono essere
collocati nella sezione chiusa a scaffali chiusi.
Art. 33
Solo il Dirigente o, per delega, un collaboratore, detiene le
chiavi della sezione e provvede direttamente alle operazioni
dell'ordinamento interno e dell'uso pubblico.
Art. 34
Tutto il materiale della sezione chiusa dev'essere accuratamente
descritto in cataloghi speciali a volume distinti secondo il
genere: manoscritti rari, stampe, ecc., per esso devono essere
osservate le norme di catalogazione nazionale e gli indirizzi
del Servizio regionale per i beni librari.
Art. 35
Le opere che interessano gli studi di storia locale debbono
essere collocate nella sezione della storia locale a scaffali
chiusi.
La sezione locale è dotata di un apposito inventario
topografico e di due cataloghi speciali: alfabetico e per
soggetto.
Tutte le schede figurano per copia anche al catalogo
generale alfabetico.
Le opere collocate nella sezione di storia locale sono
escluse
dal prestito. E' fatta eccezione per quelle opere di cui si
possiede altra copia.
Art. 36
La sezione del materiale periodico comprende tutto il materiale
a pubblicazione periodica: giornali, riviste, atti accademici,
annuari e mensili.
Tutto il materiale in corso è registrato sugli
appositi schedoni amministrativi per il controllo del fascicolo
eventualmente non pervenuti.
La biblioteca curerà di avere costantemente aggiornati
il catalogo periodici per titoli e quello per materia e
provvederà allo spoglio degli articoli.
Il materiale periodico è escluso dal prestito.
Art. 37
Tutto il materiale della sezione ragazzi dovrà essere
contrassegnato con la sigla (R) e collocato a scaffali aperti.
E' classificato adottando uno schema semplificato
delle tavole Dewey.
Le schede saranno ordinate in cataloghi per autori,
per materia (sistematico), per titoli.
Il responsabile della sezione ragazzi cura la
formazione e la tenuta dello schedario degli iscritti al
prestito nella stesse forme adottate per gli adulti, rilascia
ai richiedenti la tessera del prestito (con la firma del
genitore), svolge il servizio del prestito con le modalità
prescritte per il prestito agli adulti; cura l'organizzazione e
lo svolgimento di attività di animazione.
Art. 38
Gli adulti che abbiano interesse per la letteratura giovanile e,
più in generale, per d'editoria rivolta ai ragazzi, possono
iscriversi al prestito presso la Sezione Ragazzi.