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S TA T U T O
Unione Nazionale per la
Lotta contro l’Analfabetismo
Statuto
ROMA
NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI
• STATUTO
(D.M. 30-07-2003)
• REGOLAMENTO DEI CENTRI DI CULTURA PER L’EDUCAZIONE
PERMANENTE, C.C.E.P. (Delib. C.D. 06-05-2002)
Roma, 2004
Indice degli articoli
Art. 1) Natura giuridica
Art. 2) Finalità
Art. 3) Strutture
Art. 4) Attività
Art. 5) Soci
Art. 6) Diritti e obblighi dei Soci
Art. 7) Organi
Art. 8) Assemblea Generale dei Soci
Art. 9) Voto per corrispondenza
Art. 10) Scioglimento dell’Unione
Art. 11) Comitato Direttivo
Art. 12) Presidente
Art. 13) Segreteria Tecnica
Art. 14) Collegio dei revisori dei conti
Art. 15) Comitati Regionali
Art. 16) Delegati Regionali
Art. 17) Centri di Cultura per l’Educazione
Permanente (C.C.E.P.)
Art. 18) Università di Castel Sant’Angelo (U.C.S.A)
Art. 19) Collegio arbitrale
Art. 20) Durata delle cariche
Art. 21) Patrimonio e finanziamenti
Art. 22) Quota sociale
Art. 23) Bilanci
Art. 24) Modifiche allo Statuto
Art. 25) Norma di rinvio
Art. 26) Volontarietà cariche sociali
Art. 27) Regolamento esecutivo
Art. 28) Atti federativi
Regolamento dei C.C.E.P.
Statuto
ART. 1
Natura giuridica
L’Unione Nazionale per
la Lotta contro l’Analfabetismo, denominata UNLA,
costituita nel 1947 ed elevata in Ente Morale con
D.P.R. n. 181 dell’11.2.1952, promuove l’educazione
e la formazione lungo tutto l’arco della vita, lo
sviluppo dell’uomo come persona e la sua attiva
partecipazione alla vita sociale.
L’UNLA opera al di fuori di ogni spirito di parte ed
è senza fini di lucro. Si rivolge a tutte le fasce
di età sviluppando, in ambito locale, nazionale,
europeo ed internazionale, con Enti, scuole ed
istituzioni che perseguono le medesime finalità,
collaborazioni, scambi, convenzioni e ricerche.
L’UNLA ha la sua Sede Centrale in Roma, i suoi
Organi periferici hanno ambito locale e regionale.
L’UNLA può istituire proprie strutture formative
anche all’estero, con l’intento di promuovere la
conoscenza della cultura italiana e perseguire il
raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 nei
confronti dei cittadini italiani e di origine
italiana residenti al di fuori del Paese.
ART. 2
Finalità
L’UNLA promuove,
realizza e gestisce direttamente o, per il tramite
dei suoi organi periferici o di istituti speciali
nonché mediante la partecipazione ad organismi
associativi ed in collaborazione con gli Enti locali
e con le Regioni, ad Enti, a Consorzi ed a Società,
anche con capitale privato, servizi ed attività di
interesse pubblico, finalizzati all’orientamento,
istruzione e formazione dei cittadini ed in
particolare dei soggetti con bassi livelli di
istruzione, allo scopo di favorire processi di
inclusione e di occupabilità per quanti aspirano ad
elevare i propri livelli di conoscenze e di
formazione, nelle varie fasi della vita, di
incentivare la cittadinanza attiva, la
partecipazione alla crescita del Paese e dell’Unione
Europea, in un clima di integrazione, di tolleranza
e di democrazia. Promuove, realizza e gestisce
attività e progetti nei seguenti settori:
a. orientamento, apprendistato e formazione
professionale rivolti a cittadini italiani ed
immigrati;
b. beni librari, archivistici, storici, culturali,
architettonici,archeologici,abientali e nei settori
informatici e multimediali nonchè del turismo, dello
spettaco- lo, della musica, dell’arte e dello sport;
c. formazione, aggiornamento e riqualificazione
professionale dei docenti e del personale della
scuola, con particolare riguardo ai docenti di
alunni in situazioni di handicap fisico e psichico o
in condizioni socialmente dif- ficili;
d. altri settori specificati all’art. 4.
· L’UNLA incentiva lo sviluppo della consapevolezza
umana nonché la valorizzazione e la tutela del
patrimonio artistico, culturale ed ambientale.
· L’UNLA rappresenta gli interessi dei propri
organismi periferici, di cui all’art. 1 e ne
sostiene l’accreditamento ai fini della
qualificazione degli interventi. Persegue la
formazione e l’aggiornamento professionale dei suoi
operatori nonché dei cittadini italiani e degli
immigrati interessati. Favorisce la ricerca,
l’innovazione metodologica, didattica e l’impiego
delle tecnologie digitali e multimediali, in vista
della partecipazione di ogni cittadino alla società
della conoscenza. Collabora alla realizzazione di
progetti speciali promossi dall’Unione Europea,
svolgendo attività di verifica e di monitoraggio per
il raggiungimento di livelli di eccellenza.
· L’UNLA persegue l’obiettivo di diffondere i
principi contenuti nella Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani e della Costituzione Europea.
· L’UNLA persegue l’obiettivo di diffondere i
principi contenuti nella Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani e della Costituzione Europea.
ART. 3
Strutture
L’UNLA si articola in:
1. Sede Centrale Nazionale, che ha funzione di
direzione, promozione, progettazione formativa,
studio, ricerca, documentazione, valutazione e
coordinamento degli Organi periferici;
2. Organi periferici denominati:
a. Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP).
b. Delegazioni Regionali.
c. Centri di Servizi Culturali in affidamento
gestionale all’UNLA per il disposto di apposita
legge della Regione Sardegna.
d. Università di Castel Sant’Angelo per l’educazione
permanente dell’UNLA (U.C.S.A).
L’UNLA, al fine di articolare nel territorio
nazionale le attività di istruzione e di formazione
professionale, di cui ai punti precedenti, favorisce
l’accreditamento delle Delegazioni Regionali, dei
Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP),
dei Centri di Servizi Culturali (CSC), secondo i
requisiti strutturali ed organizzativi previsti
dalle legislazioni regionali di riferimento, per le
attività di formazione e di orientamento
professionale.
Le sopracitate strutture sono dotate di autonomia
giuridica e finanziaria con conseguente
responsabilità contabile.
I Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP)
possono dotarsi di proprio Statuto, in coerenza con
le presenti norme ed in armonia con le leggi in
vigore secondo un modello definito dal Comitato
Direttivo della Sede Centrale.
Gli Organi di cui ai commi precedenti sono
progressivamente collegati tra loro a rete.
ART. 4
Attività
L’Unione promuove
tramite progetti e attività:
I - l’istruzione, l’orientamento, l’apprendistato e
la formazione professiona- le mediante:
· intese con le autorità locali e col sistema
scolastico finalizzate alla lotta contro la
dispersione scolastica e contro i pericoli connessi
di disagio e di devianza minorile;
· programmi di lotta contro l’analfabetismo ed il
semi-analfabetismo, attuazione di corsi di recupero
scolastico, rivolti a partecipanti nazionali o
immigrati;
· corsi finalizzati al miglioramento della cultura
generale nonchè al conseguimento di titoli di studio
di diverso grado e di apprendimento delle lingue
straniere, in particolare di quelle europee,
all’utilizzo delle tecnologie multimediali nonchè
alle offerte formative mirate a garantire ad ognuno
il pieno esercizio del diritto di cittadinanza;
· analisi delle vocazioni territoriali e dei
fabbisogni formativi su base comunale,
comprensoriale e regionale;
· elaborazione di programmi di formazione diretti a
favorire l’acquisizione di specifiche competenze
connesse al lavoro ed alla vita sociale e ad
assicurare il diritto alla qualità dell’occupazione,
all’evoluzione e personalizzazione dei percorsi
professionali;
· individuazione degli interventi necessari ad
assicurare a tutti uguaglianza di opportunità
formative lungo l’arco dell’esistenza;
· attività di partenariato col sistema scolastico,
con quello delle imprese e con gli Enti locali per
la messa in campo di un’offerta permanente rivolta
alla specializzazione delle competenze;
· attuazione di progetti, anche pilota, inerenti la
valutazione e la certificazione delle conoscenze
conseguite;
· corsi di formazione professionale e
para-professionale, rispondenti a bisogni ed
interessi di giovani ed adulti disoccupati o
occupati, desiderosi di elevare il bagaglio delle
competenze professionali per l’acquisizione di nuove
qualifiche e per l’aggiornamento formativo;
· iniziative di addestramento professionale, di
promozione e sostegno di cooperative;
· attività di assistenza integrativa in favore dello
sviluppo di zone depresse nei settori agricoli, del
turismo, dell’artigianato e della trasformazione
socio-economica.
II- lo sviluppo delle attività di Educazione degli
Adulti (EDA), nel quadro dell’educazione permanente,
e la formazione degli educatori mediante:
· l’organizzazione di corsi di formazione, di
aggiornamento e di riqualificazione professionale
del personale docente e della scuola con particolare
riguardo ai docenti di alunni in situazioni di
handicap fisico o psichico o in condizioni
socialmente difficili;
· la stipula di accordi e di intese con le
Università italiane ed estere, con i Dipartimenti,
le cattedre di pedagogia, di scienze della
formazione e di scienze sociali per lo svolgimento
di attività di tirocinio di studenti universitari
presso l’UCSA e le sedi dei Centri;
· la promozione di processi di aggregazione fra le
Associazioni e gli Enti di educazione permanente,
nonché di azioni mirate alla diffusione delle
attività di educazione permanente, sia sul piano
nazionale che internazionale.
III- l’educazione di tutte le fasce d’età
all’impiego del tempo libero me diante:
· attività e programmi per il positivo impiego del
tempo libero da parte dei giovani e degli adulti
anche nei settori sportivi e ricreativi;
· attività ed iniziative corsuali a favore
dell’incremento e della migliore utilizzazione di
biblioteche, sale di lettura, cineteche, circoli
filodrammatici e musicali e della qualificazione
degli operatori;
· iniziative a sostegno dell’arte, della musica e
della cultura anche mediante esposizioni, mostre e
attività similari;
· programmi, rivolti a giovani ed adulti, diretti a
favorire lo sviluppo della consapevolezza e la
migliore conoscenza di se stessi;
· programmi speciali di educazione in favore di
abitanti di località e quartieri socialmente
difficili o di gruppi di persone aventi bisogni o
interessi specifici (anziani, casalinghe, genitori
con problemi familiari, ospiti di enti
assistenziali, immigrati e simili);
· attività dirette a diffondere i principi della
solidarietà intergenerazionale, del rispetto e della
collaborazione interculturale e interetnica.
IV- conoscenza, valorizzazione e tutela del
patrimonio ambientale, storico, tradizionale,
artistico e culturale mediante:
· attuazione, anche in collaborazione con altri
organismi ivi comprese le istituzioni scolastiche,
di progetti e programmi finalizzati alla conoscenza,
allo sviluppo, alla valorizzazione del territorio ed
alla protezione dell’ambiente, nonché di una
sensibilità ambientalistica collettiva;
· attività di ricerca sulle origini storiche e sulle
particolarità linguistiche delle comunità locali,
recupero e diffusione delle tradizioni orali e
musicali, tutela del patrimonio artistico,
culturale, architettonico ed archeologico locale, a
documento della identità di ogni comunità, favorendo
il coinvolgimento degli anziani e dei gruppi di
volontariato;
· allestimento di musei, mostre permanenti di arte,
di storia e di folklore locale;
· attuazione, anche in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, di progetti e programmi
finalizzati alla sensibilizzazione del personale
della scuola sia per la trasmissione dell’eredità
culturale locale, sia come stimolo a considerare
l’ambiente in cui si vive fonte di risorse
lavorative, anche ai fini dell’orientamento.
V- corsi, studi e programmi di livello universitario
mediante:
· intese con Università, Fondazioni, ed Istituti di
ricerca, Comuni, Province, Regioni, per corsi a
carattere universitario e programmi culturali di
livello superiore;
· programmi di ricerca, convegni e pubblicazioni in
collaborazione con Università, Fondazioni, Istituti
di ricerca, Enti Locali, Società ed Associazioni
produttive sui temi dell’educazione permanente
intesa nel senso ampio del termine, come attività
che ha inizio nell’età scolare e prosegue lungo
tutto l’arco della vita.
VI- viaggi di studio in Italia ed all’estero e
collaborazione internazionale mediante:
· organizzazione di visite culturali e di viaggi di
studio per la conoscenza dei paesi membri dell’U.E e
di quelli extraeuropei specie di quelli con
consistente presenza di gruppi italiani;
· concessione di borse di studio ad educatori
italiani e stranieri, a studenti ed a ricercatori,
per la partecipazione ad incontri e convegni e per
lo svolgimento di ricerche nel settore
dell’educazione permanente;
· intensificazione dei rapporti con Enti, nazionali
ed internazionali, - governativi e non - e della
collaborazione in ordine alla attuazione di
programmi in tutti i settori corrispondenti alle
finalità dell’UNLA;
· iniziative finalizzate alla diffusione del sapere
scientifico, nonché alla costi tuzione di Musei
locali della Tecnica e della Scienza, nell’intento
di stimolare i giovani alla ricerca;
· produzione, distribuzione e cessione di materiale
didattico anche multimediale in armonia con le norme
per l’associazionismo non profit;
· gestione di una rete di postazioni di formazione a
distanza;
· stipula di convenzioni, per programmi e
collaborazioni con la RAI e con reti televisive e
emittenti radiofoniche locali e regionali;
· costituzione di Centri di orientamento e di
formazione professionale continua.
ART. 5
Soci
I Soci dell’Unione si
distinguono in due categorie:
1. Soci d’onore
2. Soci ordinari
· Sono Soci d’onore personalità di elevato livello
della cultura italiana ed internazionale,
particolarmente sensibili ai valori dell’EDA e
dell’Educazione Permanente e che condividano i fini
dell’UNLA. I Soci d’onore sono autonomamente
nominati dal Comitato Direttivo su proposta del
Presidente.
· Sono Soci ordinari quelli che, aderendo al
presente Statuto, ne fanno richiesta. La domanda di
adesione è sottoposta alla decisione del Comitato
Direttivo.
· Nella domanda di adesione l’aspirante Socio
dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’UNLA.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del
Comitato Direttivo.
· Tutti i Soci cessano di appartenere all’UNLA per:
a. dimissioni volontarie;
b. non aver effettuato il versamento della quota
associativa per almeno due anni;
c. morte;
d. indegnità, deliberata dal Comitato Direttivo. In
quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio
arbitrale il quale decide in via definitiva.
ART. 6
Diritti ed obblighi dei Soci
1. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle
assemblee, di votare direttamente o per delega, di
svolgere il lavoro preventivamente concordato e di
recedere dall’appartenenza all’UNLA.
2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del
presente Statuto, a pagare le quote sociali ed i
contributi, nell’ammontare fissato dal Comitato
Direttivo; possono svolgere nell’ambito dell’Unione
attività non retribuita, coerente con i fini
dell’Unione stessa.
ART. 7
Organi
Sono organi dell’UNLA:
1) l’Assemblea Generale dei Soci;
2) il Comitato Direttivo;
3) il Presidente e due Vice Presidenti;
4) la Segreteria Tecnica;
5) i Comitati Regionali;
6) i Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP);
7) il Collegio dei revisori dei conti;
8) l’Università di Castel Sant’Angelo per
l’Educazione Permanente dell’UNLA (U.C.S.A).
ART. 8
Assemblea Generale dei Soci
L’assemblea è costituita da tutti i Soci.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta
all’anno ed, in via straordinaria, ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, con
predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli
argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della
data fissata con comunicazione scritta.
1. La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il
Presidente deve provvedere, con le modalità di cui
al comma precedente, alla convocazione, entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea
deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.
2. In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno dei
Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi
ad altro Socio. In seconda convocazione è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei
Soci presenti, in proprio o per delega.
3. Ciascun Socio non può essere portatore di più di
tre deleghe.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a
maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 10 e 24.
5. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a. eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti;
b. eleggere i membri del Comitato Direttivo;
c. eleggere i componenti del Collegio dei revisori
dei conti;
d. approvare il programma di attività proposto dal
Comitato;
e. approvare il Bilancio preventivo;
f. approvare il Conto Consuntivo;
g. disporre modifiche allo Statuto.
Sono ammesse surroghe nell’ordine preferenziale
delle votazioni.
ART. 9
Voto per corrispondenza
Qualora il Presidente lo
reputi necessario, i Soci possono essere chiamati a
votare per corrispondenza su tutte le questioni di
competenza dell’Assemblea Generale.
ART. 10
Scioglimento dell’Unione
L’Assemblea Generale può
deliberare inoltre lo scioglimento dell’Unione
stabilendone le modalità e disponendo del
patrimonio. La relativa deliberazione è approvata
dall’Assemblea con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Soci.
ART. 11
Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo
è eletto dall’Assemblea Generale dei Soci ed è
composto da 19 membri eletti, come da art. 8 comma
5b. Esso può cooptare altri membri, in qualità di
esperti o consulenti. Questi ultimi possono
esprimersi col solo voto consultivo.
2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria due
volte all’anno.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con
predisposizione dell’or- dine del giorno indicante
gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima
della data fissata, con comunicazione scritta.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il
Presidente deve provvedere, con le modalità di cui
al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla
richiesta e la riunione deve avvenire entro 20
giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione, il Comitato è regolarmente
costituito con la presenza della metà più uno dei
componenti. In seconda convocazione è regolarmente
costituito con la presenza di almeno un terzo dei
suoi componenti.
6. Il Comitato ha i seguenti compiti:
a. definire le norme generali e di funzionamento
dell’UNLA e dell’assunzio- ne del relativo
personale;
b. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il
Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo annuali;
c. determinare il programma di lavoro, in base alle
linee di indirizzo contenute nel programma generale
approvato dall’Assemblea, promuo- vendone
l’attività, sentito il parere della Segreteria
Tecnica e autoriz- zandone la spesa;
d. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
Soci;
e. ratificare, nella prima seduta utile, i
provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di
necessità e di urgenza;
f. nominare il componente del collegio arbitrale di
spettanza dell’Associazione;
g. approvare il Regolamento dei Centri e lo schema
di Statuto in coerenza con il presente atto.
ART. 12
Presidente
1. Il Presidente è anche
Presidente dell’Assemblea Generale dei Soci, del
Comitato Direttivo, della Segreteria Tecnica e dell’
UCSA. E’ eletto dai Soci con votazione a scrutinio
segreto ed a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l’UNLA nei
confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e
presiede le riunioni dell’Assemblea e degli Organi
Collegiali.
3. In caso di urgenza e di necessità, sentita la
Segreteria Tecnica, assume i provvedimenti di
competenza degli Organi Collegiali, sottoponendoli a
ratifica nella prima riunione utile.
4. Il Presidente è coadiuvato da due Vice Presidenti
ai quali può dele- gare compiti e funzioni e che lo
sostituiscono in caso di assenza, di impedimento o
di cessazione.
ART. 13
Segreteria Tecnica
1. La Segreteria Tecnica è formata dal Presidente,
dai Vice Presidenti e da quattro componenti
designati dal Comitato Direttivo. Essa può cooptare
altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi
possono esprimersi col solo voto consultivo.
2. Si riunisce almeno quattro volte l’anno.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con
predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli
argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della
data fissata, con comunicazione scritta.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il
Presidente deve provvedere, con le modalità di cui
al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla
richiesta e la riunione deve avvenire entro venti
giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione la Segreteria Tecnica è
regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno dei componenti. In seconda con vocazione è
regolarmente costituita con la presenza di almeno un
terzo dei suoi componenti.
6. La Segreteria Tecnica ha il compito di:
a. esprimere pareri e proposte sull’attività
dell’Ente e sui rapporti tra questo e gli organi
locali nonchè sui contratti di acquisti e servizi.
b. predisporre lo schema di Regolamento e di Statuto
degli organi periferici, da sottoporre
all’approvazione del Comitato Direttivo, in coerenza
con il presente atto.
ART. 14
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei
revisori dei conti è costituito da tre componenti
effettivi, uno dei quali Presidente e da due
supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni
previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice
civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta
di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di
un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea
con relazione scritta. I componenti del Collegio
possono essere retribuiti per le loro prestazioni
professionali.
ART. 15
Comitati Regionali
1. Nelle Regioni ove
esistono almeno due Centri di Cultura per
l’Educazione Permanente (CCEP) sono istituiti
Comitati Regionali composti dai Dirigenti e dai
collaboratori dei Centri.
Un Comitato Regionale è costituito in Sardegna con
competenza sui CSC e sui Centri di Cultura per
l’Educazione Permanente.
2. I Comitati si riuniscono normalmente due volte
l’anno sotto la Presidenza del Delegato Regionale
per esaminare le attività in corso, predisporre
analisi dei fabbisogni formativi e programmi
aderenti alle scelte ed agli indirizzi programmatici
di competenza delle regioni e degli altri enti
locali, proporre iniziative di rete fra i CCEP con
la quantificazione delle spese occorrenti e dei
relativi finanziamenti. Dove non esiste il Delegato
Regionale, il Dirigente del Centro UNLA si rapporta
con la Sede Centrale.
3. I Centri sono tenuti a trasmettere annualmente ai
Comitati regionali copia del Bilancio preventivo e
del Conto consuntivo.
ART. 16
Delegati Regionali
1. Il Comitato Regionale
elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti,
un Delegato Regionale, la cui nomina è approvata dal
Comitato Direttivo.
2. Il Delegato Regionale rappresenta l’UNLA nella
zona di sua competenza, mantiene le relazioni con le
autorità regionali ed Associazioni di varia natura
presenti nel territorio, gli Enti locali, e
assicura, nel rispetto dell’autonomia dei CCEP, il
coordinamento delle attività dei Centri di concerto
con il Comitato Regionale.
ART. 17
Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (C.C.E.P.)
I CCEP sono organi
periferici dell’UNLA dotati di autonomia giuridica,
ove operano sul piano locale in armonia con le
direttive dell’Unione e dei Delegati Regionali;
programmano e svolgono le attività di educazione
degli adulti e di educazione permanente proprie
dell’Unione, nonchè corsi di formazione
professionale, corsi liberi di qualificazione,
attività, in partenariato con le scuole di ogni
ordine e grado. Il loro funzionamento è organizzato
secondo quanto stabilito dall’ art.3 e dal
Regolamento dei Centri e svolgono le attività
individuate dall’art. 4 del presente Statuto.
Il Comitato Direttivo dei Centri di Cultura per
l’Educazione Permanente (CCEP) ha carattere
collegiale.
I CCEP sono dotati di autonomia nei rapporti con gli
Enti locali pubblici e privati e nella conseguente
gestione, sotto la loro responsabilità, dei connessi
finanziamenti.
ART. 18
Università di Castel Sant’Angelo per l’Educazione
Permanente dell’UNLA (U.C.S.A)
L’U.C.S.A è un organo di
alta cultura scientifica ed opera nel settore dell’EDA,
nel quadro dell’educazione permanente, con attività
didattiche e seminariali. E’ dotata di proprio
Regolamento, proposto dal Consiglio Accademico ed
approvato dal Comitato Direttivo dell’Unione.
ART. 19
Collegio arbitrale
1. Qualsiasi
controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e
l’esecuzione del presente Statuto tra gli Organi ed
i Soci oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla
determinazione inappellabile di un collegio
arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli
compositori, i quali giudicheranno “ex bono et
aequo” senza formalità di procedura salvo
contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo
direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle
parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di
accordo, dal Presidente della Corte d’appello di
Roma, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte
che non vi abbia provveduto.
ART. 20
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche
sociali hanno la durata di tre anni e possono essere
riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni, effettuate nel
corso del triennio, decadono allo scadere del
triennio medesimo.
ART. 21
Patrimonio e finanziamenti
1. Il patrimonio
dell’Unione è costituito da beni mobili, immobili e
relative dotazioni finanziarie attualmente in suo
possesso sia presso la Sede Centrale come presso i
Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP);
da eventuali donazioni od acquisti nonché dal
contributo annuo dello Stato previsto dalla legge n.470
del 2 aprile 1968 e successivi incrementi.
I fondi dell’Ente sono depositati presso l’istituto
di credito stabilito dal Comitato Direttivo. In caso
di scioglimento dell’Associazione il patrimonio
residuo, dedotte le passività, sarà devoluto per
scopi affini, in ogni caso a favore di Enti che non
perseguono scopi di lucro, nonché a fini di utilità
sociale.
2. L’UNLA ed i Centri di Cultura per l’Educazione
Permanente (CCEP) provvedono al finanziamento delle
proprie attività mediante:
a. redditi del proprio patrimonio;
b. quote associative e contributi dei Soci;
c. contributi dei privati;
d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni
pubbliche;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. introiti derivanti da convenzioni, ricerche o
fonti analoghe anche internazionali;
g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all’Associazione a qualunque titolo.
ART. 22
Quota sociale
1. La quota associativa
a carico dei Soci è fissata dal Comitato Direttivo.
Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in
caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
3. I Soci non in regola con il pagamento delle quote
sociali non possono partecipare alle riunioni
dell’Assemblea Generale dei Soci, né prendere parte
alle attività dell’Associazione. Essi non sono
elettori e non possono essere eletti alle cariche
sociali.
ART. 23
Bilanci
1. Ogni anno devono
essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, il
Bilancio preventivo e il Conto consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale
dei Soci che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal Conto consuntivo devono risultare i beni, i
contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Il Bilancio coincide con l’anno solare.
4. Al Bilancio della Sede Centrale sono allegati i
rendiconti delle somme as segnate ai singoli Centri
di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP).
ART. 24
Modifiche allo Statuto
Le proposte di modifica
allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea
Generale dei Soci da uno degli organi, o da almeno
il cinque per cento dei Soci. Le relative
deliberazioni a norma dell’art. 8 dello Statuto,
sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Soci.
ART. 25
Norma di rinvio
Per quanto non previsto
dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.
ART. 26
Volontarietà cariche sociali
Le cariche sociali non sono
retribuite.
ART. 27
Regolamento esecutivo
Il Comitato Direttivo
definisce il regolamento per l’esecuzione del
presente Statuto.
ART. 28
Atti federativi
Associazioni, Enti ed
organismi con finalità coerenti con quelle
dell’Unione possono chiedere di federarsi all’Unione
stessa.
L’atto federativo, su proposta del Presidente, è
approvato dal Comitato Direttivo.
La federazione ha lo scopo di attuare progetti
comuni di Educazione Permanente.
Norme regolamentari dei CC per l’Educazione
Permanente (C.C.E.P)
Art. 1
Natura dei CC per l’Educazione Permanente
I CC per l’Educazione
Permanente (CCEP) sono organi periferici dell’UNLA,
disciplinati dall’art.17 dello Statuto e regolati
dalle norme che seguono.
Art. 2
Funzionamento
L’organo di direzione
dei CC per l’Educazione Permanente (CCEP) è il
Comitato Direttivo composto di 5 membri tra i quali
il Dirigente del Centro.
Art. 3
Elezioni
Il Comitato Direttivo
dei CC per l’Educazione Permanente (CCEP) è eletto a
scrutinio segreto tra gli aderenti locali e dura in
carica 3 anni. Il Dirigente è nominato dal Comitato
Direttivo dell’UNLA, su proposta del Comitato
Direttivo del CC per l’Educazione Permanente
competente. Ove manchi la designazione, il Comitato
Direttivo dell’Unione procede autonomamente.
Art. 4
Competenze
Il Dirigente è
responsabile del buon funzionamento del CC per
l’Educazione Permanente (CCEP), ne risponde davanti
al Presidente e al Comitato Direttivo dell’Unione e,
all’esterno, davanti ad enti o persone con i quali
il CC per l’Educazione Permanente (CCEP) entri in
rapporto. Per tali attività esterna nessuna
responsabilità è imputabile agli organi centrali
dell’Unione.
Art. 5
Organo di controllo
La revisione dei conti è
affidata a un Revisore dei conti nominato dal
Comitato Direttivo del CC per l’Educazione
Permanente (CCEP) tra persone di sicura competenza e
affidabilità.
Art. 6
Programmi
Il Dirigente e il
Comitato Direttivo elaborano annualmente i programmi
di attività del CC per l’Educazione Permanente (CCEP),
ne curano l’attuazione, ne verificano la validità e
riferiscono con la stessa periodicità alla Sede
Centrale. La relazione è pubblicata nel Bollettino
dell’Unione.
Art. 7
Spese
Gli impegni di spesa
relativi ai programmi approvati dovranno essere
contenuti nei limiti delle poste del bilancio
secondo le modalità appresso descritte. Nessuna
spesa potrà essere deliberata senza la connessa
preventiva copertura.
Art. 8
Bilancio
Il bilancio del CC per
l’Educazione Permanente, è costituito da due
rubriche. La loro gestione è responsabilità piena
del Dirigente del Centro di Cultura per l’Educazione
Permanente (CCEP). Nella rubrica A sono previsti i
contributi ordinari e straordinari erogati dalla
Sede Centrale. Le somme stesse sono ripartite in
capitoli di spesa secondo le esigenze del Centro. La
rubrica B contiene contributi ed erogazioni in
denaro che dovessero pervenire da enti, istituzioni
locali, organizzazioni internazionali e da fonti
comunque diverse dai contributi della Sede Centrale.
Nulla potrà essere imputato alla Sede Centrale per
violazione di norme, inosservanze tributarie, liti,
arbitrati, o qualunque altro evento che dovesse
emergere in ordine alla rubrica medesima.
Art. 9
Impostazioni spese - conti consuntivi
L’imputazione delle
spese di cui alla rubrica B rientrante nella piena
responsabilità del CC per l’Educazione Permanente (CCEP)
viene preventivamente comunicata alla Sede Centrale
per un giudizio di legittimità. Ove questo sia
negativo, l’imputazione di spesa è da considerare
respinta.
I conti consuntivi vanno presentati al Comitato
Regionale di pertinenza per un parere di merito e
l’inoltro alla Sede Centrale entro il 28 febbraio di
ciascun anno.
Art. 10
Rinvio
Per quanto non previsto
dal presente regolamento valgono le norme statutarie
e quelle del codice civile.
Unione
Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo
Ente Morale D.P.R. n. 181 dell’11.2.1952 |